Lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), nel riconoscere l’autonomia politica ed amministrativa della Regione, affida in via esclusiva alla Regione il compito di legiferare in materia di “usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali” (art. 2, lett. o).
La Regione è anche competente a regolare materie strettamente connesse con i beni comuni tradizionali quali l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 2, lett. b), agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna (art. 2, lett. d), piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario (art. 2, lett. e).
Norme d’attuazione
le Norme d’attuazione in materia di usi civici hanno disposto il trasferimento alla Regione delle seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli eventi e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, c. 2).
Leggi regionali.
La Regione, nell’esercizio della sua potestà legislativa primaria, ha regolato in via generale la materia con la Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, Norme riguardanti le consorterie della Valle di Aosta
Questa legge è stata approvata al termine dei lavori della “Commissione per lo studio sulle Consorterie” e in particolare sulla base dello schema “Bozza di Legge regionale per il riordinamento delle proprietà collettive valdostane”, noto come “Bozza Andrione”, dal nome del Consigliere e più tardi Presidente della Regione Mario Andrione (nella foto), che ne aveva curato l’elaborazione.
I terreni di proprietà delle consorterie sono espropriati per perseguire un interesse pubblico superiore a quello della loro particolare destinazione, ma tale interesse deve essere accertato d’intesa tra le amministrazioni interessate (compresa quindi quella della consorteria) mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o altro atto di intesa. La dichiarazione di pubblica utilità determina in questo caso la cessazione del diritto collettivo o dell’uso civico. Sulle indennità di espropriazione sono trasferite le prerogative già esercitabili sul bene espropriato (L.r. 2 luglio 2004, n. 11, art. 2).
Amministrazione
In campo amministrativo, in base alla L.r. 22 aprile 1985, n. 16 (“Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d’Aosta in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali”), “Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali (…), sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla L.r. 7 dicembre 1979 n. 66”.
La competenza giurisdizionale sulle consorterie è affidata in primo grado al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta e per il secondo alla Corte d’appello di Roma.