Lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), nel riconoscere l’autonomia politica ed amministrativa della Regione, affida in via esclusiva alla Regione il compito di legiferare in materia di “usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali” (art. 2, lett. o).
La Regione è anche competente a regolare materie strettamente connesse con i beni comuni tradizionali quali l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 2, lett. b), agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna (art. 2, lett. d), piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario (art. 2, lett. e).
Norme d’attuazione
le Norme d’attuazione in materia di usi civici hanno disposto il trasferimento alla Regione delle seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli eventi e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, c. 2).
Leggi regionli
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19
“Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14”
Grazie all’intenso lavoro dell’associazione ABC, che si è resa promotrice di una proposta di legge innovativa da parte della Regione Valle d’Aosta in attuazione dei principi della legge 168 del 2017, è stata adottata la l.r. numero 19 del 2022, prima legge di questo genere in Italia. La nuova legge è frutto di un processo largamente partecipativo (dieci incontri in altrettanti comuni della Valle, con oltre 350 presenze) e collaborativo rispetto alle strutture amministrative regionali e agli ordini professionali.
Utilizzando al meglio la propria competenza legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna (Statuto speciale, art. 2, lett d) e di usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali (Statuto speciale, art. 2, lett. o) nonché le proprie competenze amministrative (D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182), la Valle d’Aosta ha finalmente superato le difficoltà legate alla natura pubblicistica delle consorterie fissata in precedenza dalla l.r. n. 14 del 1973.
In base alla nuova legge regionale, il regime di consorteria si desume, oltre che dagli statuti e dai regolamenti vigenti, dalle fonti giuridiche originarie dei singoli domini collettivi fra cui, a titolo esemplificativo, quelle contenute negli antichi statuti e regolamenti, nei feudi medievali, nel Catasto sardo, nelle deliberazioni e nei regolamenti municipali approvati dalla Royale Délégation e le comprovate modalità di gestione consortile seguite ab immemorabili dalle comunità.
Quanto alla loro natura giuridica, le consorterie valdostane sono oggi definite come «… ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, intendendosi per tali le collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pubblicità delle decisioni … enti esponenziali delle collettività interessate e gestori dei loro beni collettivi … fornite di personalità giuridica di diritto privato, soggette alla Costituzione e dotate di capacità di autonormazione per mezzo dei loro statuti e regolamenti … dotate di piena capacità di gestione del patrimonio ambientale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva quale forma di comproprietà intergenerazionale, riconducibile alla secolare e peculiare tradizione giuridica della Valle d’Aosta».
Le Consorterie valdostane godono di personalità giuridica di diritto privato, attestata (gratuitamente) tramite registrazione nel Registro valdostano delle consorterie.
Mentre sono state iscritte d’ufficio nel Registro come persone giuridiche di diritto privato le consorterie già riconosciute in passato come enti di natura pubblicistica, si è resa necessaria per tutte le altre una registrazione che può richiedere il legale rappresentante della Consorteria o, in difetto di organi regolarmente funzionanti, anche da uno solo dei consortisti nell’interesse della Consorteria stessa. La notizia della presentazione della domanda al Registro pubblicata è pubblicata all’Albo pretorio online del Comune ed è possibile una fase di opposizione con successiva decisione da parte del gestore del Registro.
Compete al Presidente della Regione (che in Valle d’Aosta svolge anche funzione prefettizia) dichiarare con proprio decreto l’avvenuta registrazione della Consorteria, attestando, con efficacia ricognitiva, in capo alla medesima la proprietà dei beni collettivi a essa riconducibili, sui quali sono applicati i vincoli pubblicistici previsti dall’articolo 3, comma 3, della l. 168/2017.
Il decreto presidenziale è anche titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale. In seguito ad esso, il soggetto che ha presentato domanda ha l’obbligo di richiedere la formalità di trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale a favore della Consorteria dei beni e diritti a essa pertinenti presso il competente ufficio dell’Agenzia del territorio.
Per quanto riguarda i diritti dei consortisti, essi competono ai comproprietari anticamente definiti ayant droit o feux faisant individuati dagli statuti, dai regolamenti e dalle altre eventuali fonti di cognizione del dominio collettivo. In particolare, possono fare parte delle Consorterie, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai connessi obblighi, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località dei Comuni in cui sono ubicati i beni della Consorteria, i discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risiedano effettivamente in Valle d’Aosta per il periodo minimo stabilito negli statuti o nei regolamenti delle Consorterie stesse.
L’ordinamento delle consorterie si articola attualmente sulla base di alcuni principi fondamentali:
- Piena autonomia, poiché gli atti di autonormazione e di gestione delle consorterie non sono soggetti ad approvazione o controllo da parte della Regione o di altra pubblica amministrazione;
- Libertà, semplicità e gratuità dei rapporti con le autorità pubbliche
- Semplificazione della regolazione delle controversie (salvo il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria) mediante il Jury des consorteries;
- Ricomposizione su base volontaria, cooperazione ed eventuale fusione volontaria della proprietà fondiaria collettiva;
- Possibilità di svolgere attività complementari e accessorie (previa autorizzazione regionale);
- Gratuità delle funzioni svolte dagli amministratori, divieto di distribuzione di benefici finanziari;
- fiscalità speciale (norma d’attuazione: d.lgs. 184/2017);
- Rappresentanza collettiva e cooperazione volontaria tra i gestori di consorterie tramite il Réseau des Consorteries et des biens communs de la Vallée d’Aoste come supporto tecnico, contabile e gestionale.
Di fondamentale importanza è l’attuazione dei principi di democrazia interna, a cui si aggiunge la partecipazione obbligatoria delle consorterie ai processi di pianificazione e al processo decisionale pubblico. Le consorterie valdostane sono inoltre titolate ad accedere direttamente ai fondi e ai programmi europei, nazionali e regionali
In caso di impossibilità di funzionamento, sono previste misure sussidiarie (accordi con altre consorterie o con i comuni) ed è previsto come extrema ratio il ricorso all’esercizio di poteri sostitutivi da parte del Comune e della Regione. Nell’eventualità di uno scioglimento della consorteria, il patrimonio ‘dormiente’ è incorporato nel patrimonio del Comune.
Di particolare interesse e anche la forza espansiva della normativa sui domini collettivi valdostani in quanto oltre alle Consorterie storiche, il regime di Consorteria “si applica anche, in quanto compatibile, alle altre forme di dominio collettivo a esse assimilate”, indipendentemente dalla loro denominazione, riguardanti tanto la custodia e la gestione di beni naturali come le terre, i boschi e le acque, quanto le connesse attività produttive, di mutualismo, istruzione, assistenza e lavoro svolte in forma associativa comunitaria, con particolare riferimento a tutti i beni rurali detenuti ed eserciti collettivamente quali: a) antiche scuole di villaggio; b) latterie turnarie; c) forni e mulini di interesse generale; d) beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mutualistiche che dichiarino il loro assoggettamento a tale regime.
Inoltre, il regime di Consorteria può essere applicato a qualsiasi bene immobile destinato al perseguimento di interessi collettivi di natura agro-silvo-pastorale e ambientale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche proprie e della denominazione di Consorteria da parte dei soggetti proprietari.
Il processo di attuazione della l.r. 19/2022 è stato avviato nel settembre del 2022, con la nascita di un gruppo di coordinamento regione-comuni-associazioni e si stanno avviando a conclusione le prime procedure di registrazione.
Amministrazione
In campo amministrativo, in base alla L.r. 22 aprile 1985, n. 16 (“Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d’Aosta in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali”), “Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali (…), sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla L.r. 7 dicembre 1979 n. 66”.
La competenza giurisdizionale sulle consorterie è affidata in primo grado al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta e per il secondo alla Corte d’appello di Roma.