La conduzione collettiva della risorsa idrica

Rue de By

Le problematiche socio-economiche

Gli antichi canali irrigui vengono solitamente studiati per le loro caratteristiche tecnico-idrauliche, come la lunghezza, le portate, la superficie irrigata, ecc. e soprattutto per l’esistenza di manufatti di pregevole fattura esistenti lungo il loro tracciato.

Spesso l’aspetto sociale ed economico conseguente la loro costruzione, gestione e manutenzione non è sufficientemente approfondito. Eppure se la costruzione dei ru ha influito sull’organizzazione della manodopera necessaria alla realizzazione e manutenzione di queste importanti opere, l’utilizzazione delle risorse idriche deve aver certamente condizionato la vita sociale di coloro che dovevano sottostare a delle regole, impartite non tanto dal signore locale che aveva già provveduto ad imporre le sue volontà negli atti di infeudazione garantendosi l’acqua destinata alle sue terre, quanto dalla comunità stessa.

Infatti, una frase tratta dall’articolo Aux sources de l’irrigation : statuts et règlements des consortages de bisses en Valais (XVe siècle) di Denis Reynard riassume molto bene il clima che si poteva respirare all’epoca non solo nel Vallese ma anche al di qua delle alpi: «[…] le système d’irrigation a aussi un impact direct sur la vie quotidienne des paysans : organisation de la journée, de la saison, rapports entre les usagers ou tensions sociales autour de l’eau sont autant d’éléments liés directement au bisse et à ses nouveaux enjeux. Une conséquence directe et tangible du développement du système d’irrigation […] est la production d’un nouveau type de documents : les statuts et règlements de l’irrigation».

Molti autori hanno giustamente elogiato le attività intraprese dalla popolazione per la costruzione dei ru, sottolineandone gli aspetti positivi, pochissimi hanno invece analizzato le reali cause dei disaccordi, la loro portata e soprattutto la loro diffusione.

Le principali problematiche erano legate ai potenziali conflitti tra gli aventi diritto poiché, nonostante la ferrea regolamentazione dei prelievi e della turnazione irrigua, i trasgressori erano, per varie ragioni, sempre disposti a trarne degli indebiti vantaggi. Tutti i maggiori canali irrigui erano quindi dotati di custodes – in patois franco-provenzale varda di ru – incaricati di vigilare affinché non ci fossero state irregolarità o, perlomeno, che queste fossero contenute al minimo.

Come abbiamo visto, le regole, inizialmente non sempre scritte, permettevano di coordinare il prelievo delle acque, di mantenere in efficienza il sistema irriguo e di sanzionare coloro che le infrangevano.

Porre dei limiti d’azione ai singoli individui all’interno di una comunità, come quella rurale, responsabile tra l’altro di autogestire delle vere e proprie opere di utilità pubblica, aveva principalmente lo scopo di tutelare gli interessi dell’intera collettività. Tutto ciò nasceva dalla crescente consapevolezza che la gestione comunitaria del territorio e dei beni collettivi – non soltanto, quindi, dei canali irrigui, ma anche del sistema viario, dei forni bannali e delle latterie turnarie – era lo strumento indispensabile attraverso il quale ottimizzarne l’utilizzo.

 

L’affrancamento dei censi e la proprietà delle acque

A partire dalla metà del XVIII secolo una serie di editti decretarono la fine all’Ancien Régime. Nel 1748 Carlo Emanuele III, re di Sardegna, duca di Savoia e di Aosta, diminuisce da 24 a 18 il numero di membri costituenti il Conseil des Commis – organismo istituito nel 1536, investito di importanti funzioni politiche, amministrative e giurisdizionali che potevano spaziare dalla difesa del pays alla sanità, dalle contribuzioni fiscali ai pedaggi, dalla tutela del patrimonio boschivo alla manutenzione delle strade – mentre il successivo editto del 18 gennaio 1758 ne limitò ulteriormente il loro numero a 12, ponendo particolari clausole per la loro sostituzione.

In seguito, l’editto del 15 dicembre 1762 concernente il Règlement pour l’administration économique du Duché d’Aoste riordinò le amministrazioni comunali – istituzioni già attive in maniera embrionale dalla metà del XVI secolo – fissandone le regole per la formazione dei nuovi consigli. Questi dovevano essere costituiti da un numero variabile, ma sempre dispari, di consiglieri in proporzione alle dimensioni del comune. Al più anziano degli eletti si attribuiva la carica di sindaco. Spettava al consiglio la nomina del segretario comunale, il quale aveva l’incarico di redigere i verbali, di controllare gli atti ammistrativi inerenti la gestione della cosa pubblica e di renderne conto al governo centrale tramite l’intendente.

Esaurita la funzione del Conseil des Commis, fu istituita la Royale Délégation con l’incarico di riorganizzare l’apparato fiscale e amministrativo in tutto il Ducato di Aosta, nella fattispecie, di controllare le operazioni catastali, la perequazione delle imposte e la delimitazione dei confini comunali e parrocchiali.

Allo scopo di attuare il cosiddetto affrancamento dei censi, vale a dire il pagamento di un cospicuo indennizzo in cambio della libertà dalle antiche servitù feudali, per prima cosa la Royale Délégation dovette verificare esattamente l’estensione dei fondi e la consistenza degli altri beni immobili.

I tempi per destituire il vecchio sistema feudale erano maturi. In alcuni casi, infatti, l’elevato e incontrollato numero di passaggi e divisioni di proprietà all’interno del feudo aveva reso così complesso e oneroso il calcolo degli importi dovuti al signore – attraverso il metodo delle reconnaissances, i cui atti notarili erano a sue spese – da rendere svantaggiosa la riscossione delle imposte.

La redazione di un catasto che descrivesse esattamente l’ubicazione delle particelle di terreno coltivato, dei pascoli, dei boschi, dei fabbricati e di qualsiasi altro bene materiale oggetto di infeudazione da parte della classe nobiliare, fu di fondamentale importanza, prima di tutto, per stabilire quanto ogni comune o singola famiglia interessata doveva esborsare per l’affrancamento e, in secondo luogo, per dare inizio ad un nuovo e più equo sistema fiscale.

Nel 1781 la Royale Délégation fu anche incaricata di regolamentare i pascoli collettivi e di censire i canali d’irrigazione. In quest’ottica, i Comuni furono indotti a riscattare le acque di proprietà delle famiglie nobili e con esse, ad occuparsi anche della gestione e manutenzione degli esistenti canali irrigui.

Lo sforzo finanziario richiesto alla popolazione e ai rispettivi comuni che la rappresentavano è stato a dir poco enorme; infatti, il pagamento delle somme avvenne ratealmente, ma in moneta d’oro e, naturalmente, furono anche pretesi gli interessi. Le procedure d’affrancamento si protrassero, in qualche caso, fino al 1830.

Per diverso tempo, quindi, le amministrazioni comunali gestirono i più importanti ru, alla stregua di una qualsiasi altra opera di pubblico interesse, nominandone i guardiani, facendo eseguire le necessarie manutenzioni e modificando i vecchi regolamenti.

 

I consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

I consorzi d’irrigazione subentrarono progressivamente alle amministrazioni comunali nella gestione dei ru. Questo passaggio di consegne è avvenuto, in un primo momento, a delle semplici associazioni di utenti costituite con atto notarile che, in seguito, si adeguarono alle nuove norme per la bonifica integrale contenute nel regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, tuttora in vigore. Possiamo quindi ritenere che in Valle d’Aosta i primi consorzi si siano legalmente costituiti a partire dagli inizi del Novecento.

L’istanza di regolarizzazione della posizione di questi enti di natura privatistica è stata con ogni probabilità incentivata dall’esigenza di richiedere all’autorità preposta il riconoscimento ufficiale degli antichi diritti di prelievo dell’acqua, ai sensi delle sempre più numerose normative in materia.

Anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto n. 215 sopra citato, si erano costituiti il Consorzio Irriguo Saint-Pierre-Villeneuve con sede nel comune di Saint-Pierre (atto notarile di costituzione datato 1903), il Consorzio Ru Charvaz Inferiore di Hône (1928), il Consorzio Beaucqueil di Issogne (1931) e il Consorzio Irriguo Ru d’Arbérioz di Aymavilles (1932). Tra i primi, costituitisi ai sensi del regio decreto n. 215, ricordiamo i consorzi Ru Bourgeois (con sede nel comune di Gignod), Roggia del Lys e Sponda destra del Lys (Pont-Saint-Martin), Gressan, Ru d’Orléans (Saint-Pierre), Acque del canale Borgo e Acque del canale Chaméran (Châtillon), Mères des Rives (Aosta), Ru Pompillard (Roisan), e Acque d’irrigazione in Saint-Christophe. Questi enti agivano esclusivamente nel campo irriguo: la principale preoccupazione dei loro responsabili, infatti, era di assicurare la gestione e la manutenzione del canale principale, poiché, per lungo tempo ancora, il mantenimento dell’efficienza delle brantse era demandato ai soli utenti di queste, così come qualsiasi altra opera di miglioria concernente i fondi privati.

Va inoltre precisato che, se da una parte tutti i canali principali erano soggetti alla gestione collettiva e all’applicazione di ferrei regolamenti, ciò non sempre accadeva per alcuni canali di derivazione e di scarico delle portate in eccedenza. Talvolta la loro gestione e manutenzione erano affidate esclusivamente ad un ristretto numero di utenti, il più delle volte non iscritti nel cahier des égances, i quali si dovevano accontentare di irrigare le loro proprietà utilizzando questi manufatti alimentati in modo discontinuo.

Non era raro, infatti, imbattersi in regolamenti consortili che prevedevano espressamente che la gestione e la manutenzione dei canali secondari di derivazione o di scarico non fosse stata affidata all’intera collettività, rappresentata appunto dall’ente preposto al controllo, bensì ai diretti interessati.

 

La legislazione italiana sulle acque – cenni storici

Abbiamo avuto modo di osservare che durante il Medioevo, in Italia, così come in molti altri paesi d’Europa, il regime feudale levò alle acque il loro carattere di pubblica utilità, inglobandole nel patrimonio personale della classe nobiliare. I corsi d’acqua navigabili, nella loro qualità di regàlia maggiori, erano inscindibili dal concetto stesso di sovranità, mentre quelli non navigabili – che facevano parte dei regàlia minori – erano ritenuti di proprietà dei feudatari, i quali, a loro volta, ne potevano disporre a favore dei propri subordinati.

Con la formazione delle monarchie assolute tutti i maggiori fiumi furono dichiarati di pubblica utilità, ma di fatto rimanevano di sola pertinenza del sovrano. In alcuni paesi fu anche sancita l’imprescrittibilità delle acque demaniali e la nullità delle concessioni a suo tempo rilasciate, ai sensi dei vecchi regolamenti. Dobbiamo aspettare il 1770, per mezzo delle costituzioni emanate dai re di Sardegna per vedere introdotto il concetto di demanialità di tutti i più importanti corsi d’acqua. Altre disposizioni impartite dal Codice Albertino e, soprattutto, dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, che al Capo V faceva riferimento al primo e più nutrito elenco delle acque pubbliche, comprendendovi, non soltanto i fiumi e i torrenti, ma anche i canali, i laghi, i rivi e i colatori naturali – sancirono il carattere di pubblicità delle acque.

La legge ritenuta fondamentale in materia di acque pubbliche rimase tuttavia la n. 2644 del 10 agosto 1884, poiché disciplinava la concessione, la derivazione e l’utilizzo delle acque pubbliche, pur senza riuscire a darne un’esatta definizione dal punto di vista giuridico.

Tutt’altro che immune da difetti, criticata da molti giuristi, la citata legge del 1884 costituì un passo avanti nell’ordinamento giuridico italiano in materia di acque. Infatti, la compilazione obbligatoria da parte di tutte le province italiane di un elenco delle acque che, seguendo un criterio di distinzione rispetto a quelle private, erano ritenute idonee a soddisfare un pubblico interesse, come la navigazione, l’irrigazione, gli usi industriali e igienici, costituì un indice di facile e immediato riscontro in una complessa materia. L’attitudine di un corso d’acqua ad essere iscritto nell’elenco delle acque pubbliche dipendeva più da accertamenti di tipo tecnico ed amministrativo, che da criteri giuridici, e tale iscrizione aveva effetti puramente amministrativi. Pertanto le richieste di indennizzo sul bene ritenuto espropriato, intentate da coloro che ne vantavano la proprietà, furono sistematicamente respinte.

Ben presto alcune priorità verificatesi con l’imminente scoppio della prima guerra mondiale, la successiva difficoltà di reperimento del carbone necessario per le industrie, in particolare quelle militari, – l’Italia prima della Grande guerra ne importava dieci milioni di tonnellate – nonché la pressante richiesta di energia a buon mercato proveniente da fonti rinnovabili, sfociarono in una serie di provvedimenti urgenti adottati dal governo per favorire una migliore utilizzazione delle energie idriche. Furono varati una serie di decreti – tra i più incisivi ricordiamo il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 27, del 25 gennaio 1916, n. 57, del 3 settembre 1916, n. 1149 e del 20 novembre 1916, n. 1664, ma soprattutto il decreto legge 9 ottobre 1919 n. 2161 – per consentire al Ministero delle finanze e al Ministero dei lavori pubblici di concedere maggiori quantitativi di acqua per gli impianti idroelettrici esistenti oppure di rilasciare nuove concessioni senza particolari formalità e istruttorie. Era anche ammessa la facoltà di procedere all’espropriazione di utenze minori allo scopo di sostenere e incentivare l’industria bellica.

Finalmente, con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595, tutti i decreti in materia di acque pubbliche furono ratificati. Con l’applicazione della legge stessa fu data facoltà al Governo di emanare disposizioni che riguardavano ad esempio la derivazione e l’utilizzazione delle acque, a qualsiasi uso destinate, l’intervento dello Stato nella distribuzione dell’energia idroelettrica, il riconoscimento delle antiche utenze e, infine, il considerare l’acqua d’irrigazione quale esclusiva dotazione del fondo cui è destinata. Le varie disposizioni emanate dal Governo confluiranno poi nel Testo unico delle disposizioni sulle acque approvato con regio decreto in data 11 dicembre 1933, n. 1775.

La querelle des eaux che nel frattempo era nata tra i rappresentanti della nostra regione presso il governo italiano – ricordiamo nel 1920 l’istanza del sindaco di Aosta, in rappresentanza di tutti i sindaci, per rivendicare al governo italiano la proprietà delle acque acquistate dai comuni valdostani a prezzi molto elevati in occasione dell’affrancamento dei censi – si sarebbe risolta solamente molto tempo più tardi con l’approvazione dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta. Ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, infatti, si trasferivano al demanio della Regione le acque pubbliche ad uso irriguo e potabile.

Le acque pubbliche furono date in concessione gratuita per novantanove anni e questa poteva essere rinnovabile. Tuttavia, la concessione era – ed è attualmente – subordinata alla condizione che lo Stato non intendesse includere le acque in un piano di interesse nazionale.

Infine, l’articolo 9 dello statuto prevedeva che le acque ad uso pubblico ed irriguo non sarebbero state soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione stessa.

 

Il riconoscimento degli antichi diritti

Con l’applicazione del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e con la classificazione demaniale di numerosi corsi d’acqua naturali, le relative derivazioni furono assoggettate ad una richiesta formale di riconoscimento di una consuetudine di derivare le acque per uso irriguo presso l’Ufficio del Genio Civile competente.

Alcuni comuni, allo scopo di semplificare l’iter burocratico al quale gli utenti di questi canali dovevano uniformarsi, predisposero, per così dire, dei fac-simili, come quello che proponiamo.

Questo documento è interessante sotto vari aspetti, poiché metteva in luce diverse problematiche, tra le quali l’esproprio delle acque – così definito da molti intellettuali dell’epoca – da parte dell’autorità governativa, nonostante il pagamento di somme ingenti da parte dei comuni valdostani per l’affrancamento dei censi e l’utilizzo libero delle acque, i diritti acquisiti dagli stessi comuni, la contestazione delle leggi inique promulgate e, infine, il tentativo di far valere i propri diritti di fronte al Tribunale delle acque di Torino.

A Sua Eccellenza

il Ministro dei Lavori Pubblici

ROMA

 

I sottoscritti quali proprietari coutenti del Canale denominato: __________________________ domiciliati per ogni effetto della presente domanda presso l’Ufficio Comunale di Valtournanche fanno istanza che piaccia all’Eccellenza Vostra riconoscere loro il diritto di utenza delle acque del Canale medesimo derivato dal Corso naturale detto: _______________________ nel territorio del comune di Valtournanche come sotto è spiegato.

Questa domanda è fatta a mente dell’art. 2 del Regio Decreto 9 Ottobre 1919, N. 2161 sulle derivazioni di acque pubbliche, dichiarando che i sottoscritti non intendono pertanto rinunziare a quei diritti di proprietà delle acque che spettano ai Comuni Valdostani, nè pregiudicare la richiesta del loro legale riconoscimento per cui pende causa davanti al Tribunale delle acque di Torino.

Il Canale sopranominato deriva dal Corso d’acqua naturale denominato: _____________________ con presa libera e a piene sponde – senza alcuna misura – essendo che la capacità o portata del Canale è di soli moduli ________________ e che tale volume d’acqua è appena sufficiente negli anni normali per l’irrigazione cui è destinato, mentre è affatto insufficiente negli anni di siccità.

Il Canale ha la lunghezza di ___________ e serve ad irrigare la zona tinteggiata in verde su gli allegati estratti dei fogli di mappa del nuovo Catasto nei quali la linea bleu indica il percorso del Canale, e da cui si rileva facilmente l’estensione della intera zona irrigabile, tuttora e sempre, da secoli, irrigata per mezzo di questo Canale.

Queste acque servono ______________________________________________________________ .

Questa domanda di riconoscimento di utenza si fonda, oltrechè sul possesso antico e sulle infeudazioni:

1°) Sul fatto che le praterie, alla cui irrigazione serve questo Canale, erano già quali sono quando si fece il Catasto antico (anno 1775) come consta dal Catasto stesso, in cui il rû herbal è frequentemente dato per confine, e sul fatto che le praterie non sono possibili in territorio di Valtournanche, data la scarsità delle pioggie, la frequenza dei venti, la permeabilità del sottosuolo e la rilevante altitudine, senza abbondanti e frequenti irrigazioni, che si possono, nella zona di cui si tratta, eseguire unicamente con questo Canale.

2°) Sui Regi Editti 19 dicembre 1771 e 2 luglio 1784, coi quali fu abolita la proprietà feudale e creata la proprietà allodiale, coll’ordine di affrancare le proprietà medesime.

3°) Sugli atti di affrancamento che furono rogati in seguito a questi Regi Editti approvati ciascuno da un R. Decreto, interinati alla Corte dei Conti – previo parere di quelle Autorità, che ancora dall’art. 431 del Codice Albertino erano a ciò delegate fino al 1866 e previo parere e fissazione delle relative condizioni per parte della R. Delegazione creata in Aosta con R.R. Patenti 14 novembre 1768 – con poteri anche giudiziari per pronunciare d’ufficio gli affrancamenti.

In questi atti di affrancamento fatto dai Comuni nell’interesse della generalità degli abitanti essi Comuni pagarono somme ingenti, che furono divise fra il Re, il Governo ed il Signore. Somme che i Comuni accettarono di sborsare essenzialmente per avere liberi i pascoli – i boschi – et le domaine de toutes les eaux – con facoltà di conservare gli antichi Canali, di farne dei nuovi, che saranno reputati utili, e di percepirne, essi stessi Comuni, i diritti – diritti che, si comprende, i Comuni non riscossero mai, trattandosi di concessioni da essi fatte per pubblica utilità a favore di terreni magri e di popolazioni povere. – Questi atti di affrancamento servono quindi per i Canali – preesistenti ad essi e per i Canali fatti dopo – attesochè tutti questi diritti furono sempre espressamente riconosciuti fino al 1866 come all’art. 1123 Codice Albertino. – Del resto negli affrancamenti non trattasi di concessioni, ma di contratti, cessioni a caro prezzo, rogati da Notai, regi Commissari – questi contratti bilaterali costituiscono oggi ancora legge tra le parti. (Art. 1123 Cod. Civ. Italiano).

E se fosse anche vero che come acquisto di tutte le acque, essi trovassero ostacolo nelle leggi attuali (ciò che si contesta), sempre dovrebbe costituire diritto acquisito per quella parte che di dette acque entrò da allora in Canali comunali e privati per un determinato scopo di utilità non privata soltanto, ma pubblico come l’agricoltura, e per cui si fecero i pagamenti.

4°) Sulle attestazioni giudiziarie e notarili, che sono prodotte per provare un possesso ultra trentennale anteriore al 1884.

5°) Sulle date della costruzione dei nostri Canali tutte anteriori al Codice Albertino. Ritengono con ciò i sottoscritti di avere il diritto di utenza fondato su titolo con possesso conforme al titolo. – Ciò che meglio spiegherà una deliberazione del Consiglio Comunale che si unirà alla presente.

6°) Per le montagne (pascoli alpini) attraversate da corsi di acque naturali, l’uso di queste acque è fondato, oltrechè sugli atti di affrancamento, anche sugli articoli 558 Codice Albertino e 543 Codice Civile Italiano.

Si tratta di acque naturali non permanenti – non assurgenti alla importanza di torrenti dei quali essi proprietari soffrono le corrosioni, le invasioni, e dei quali in ogni tempo fu riconosciuto che detti pascoli potessero fruire i vantaggi per un principio di giustizia naturale.

 

Il rilascio delle concessioni

Dopo aver ricordato brevemente i caratteri salienti della legislazione italiana in materia di acque, vediamo ora di ripercorrere l’iter burocratico previsto per il rilascio delle concessioni da parte del competente Ufficio Genio Civile di Aosta, dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici.

I casi presi in esame riguardano delle domande di riconoscimento presentate in data 18 novembre 1922 e per lungo tempo rimaste inevase. Finita la guerra, finalmente l’attività amministrativa riprende con l’intento di sanare una questione, quella delle acque, che rischiava di degenerare e prolungarsi all’infinito.

«[…] VISTI GLI ATTI dell’istruttoria eseguita omettendo la pubblicazione dell’estratto delle domande sul Foglio Annunzi Legali stante la tenuità dell’utenza.

ACCERTATO che durante l’istruttoria non furono presentate opposizioni e reclami.

RITENUTO che dai documenti e dagli accertamenti compiuti possono ritenersi dimostrati l’antichità dell’utenza e l’esercizio continuo della derivazione per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della Legge 10/8/1884 N° 2644. […]

CONSIDERATO che per gli art. 21 e 24 del T. U. 11/12/1933 N° 1775 la durata del riconoscimento deve essere limitata ad anni trenta a decorrere dal 1°/2/1917.

VISTO il T. U. di Leggi 11/12/1933 N° 1775:

DECRETA […]»

Finalmente il tanto atteso atto amministrativo era promulgato a favore degli utenti interessati, o meglio, della generazione successiva, visto il trascorrere del tempo. Interessanti, dal punto di vista storico, sono le condizioni alle quali i beneficiari dovevano attenersi, ma ancor più sorprendenti sono i canoni arretrati di oltre un ventennio che lo Stato ha preteso dai contadini, all’indomani della seconda guerra mondiale.

ART. 2°) – L’acqua dovrà continuare ad essere derivata come per il passato senza apportare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione […].

ART. 3°) – L’Amministrazione si riserva la facoltà di ingiungere apposite opere modulatrici atte ad assicurare che non sia derivato un volume d’acqua superiore a quello che si riconosce. Tali opere se prescritte, dovranno essere eseguite nel perentorio termine che verrà all’uopo assegnato.

ART. 4°) – L’utenza come sopra riconosciuta sarà gratuita sino al 30/6/1924 e dal 1° luglio dello stesso anno sarà soggetta all’annuo canone anticipato […] di £. 100 per modulo d’acqua con restituzione delle colature e usi domestici ecc. ai sensi dell’art. 35 del T. U. 11/12/1933 N° 1775.

Inoltre la Ditta per canoni arretrati a decorrere dal 1°/7/1924 al 31/1/1946 dovrà versare la somma di £. […] per ciascun anno, nella misura suddetta, salvo il disposto del D. M. 10/5/1934, del Ministero delle Finanze.

ART. 5°) – L’utenza come sopra riconosciuta potrà essere praticata sino al 31/1/1947 e nella scadenza sarà rinnovata qualora persistano i fini della derivazione o non ostino ragioni di pubblico interesse.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare la Ditta Utente a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori necessari per ripristinare l’alveo le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 6°) – All’utenza predetta sono applicabili le disposizioni cntenute nel T. U. 11/12/1933 N° 1775 sulle acque ed impianti elettrici, nonché le relative norme regolamentari.

AOSTA, 31 DIC. 1945

                                                                                                                                L’INGEGNERE CAPO