Consorzi di miglioramento fondiario

I consorzi di miglioramento fondiario – Questi consorzi, previsti dagli art. 71 r.d. e 863 c.c., possono essere costituiti, con le forme indicate per i consorzi di bonifica, per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario. Per l’art. 71 deve trattarsi di opere “riconosciute sussidiabili a termini dell’art. 43”; per l’art. 863 c.c. deve trattarsi di opere “comuni a più fondi e indipendenti da un piano di bonifica”. L’art. 863 c.c. stabilisce inoltre che questi consorzi “sono persone giuridiche private”, ma “possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa”. A norma del capoverso dell’art. 71 r.d. si applicano ai consorzi di miglioramento le disposizioni degli art. 21 ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67. Gli art. 72 e 73 r.d. regolano la materia della ripartizione della spesa, dei contributi e del privilegio sui fondi interessati, ma sono stati abrogati dall’art. 5 cpv. l. 12 febbraio 1942, n. 183, la quale vi ha sostituito altre disposizioni. Il risultato di questi successivi interventi non è però del tutto soddisfacente. Che questi consorzi dovessero costituirsi di regola per opere indipendenti dal piano di bonifica, poteva forse già ricavarsi dal testo del r.d. (v. specialmente art. 1 ultimo comma; art. 43 comma 1, in fine); tuttavia non pareva da escludere che i proprietari interessati potessero riunirsi in consorzio di miglioramento fondiario anche per la esecuzione di opere obbligatorie che interessassero più fondi, e in determinate condizioni anche i singoli fondi separatamente. Ora ciò non sembra più possibile dopo l’emanazione del codice, che espressamente prevede la costituzione di consorzi per opere “comuni a più fondi” e “indipendenti da un piano di bonifica”. Però il codice ha allargato le maglie del r.d. per altro verso, non limitando più le opere a quelle riconosciute “sussidiabili”. Il perché di questi mutamenti non si comprende; la verità è che non c’è motivo di negare la possibilità di costituire un consorzio di miglioramento fondiario tutte le volte che ci siano opere di miglioramento da compiere e che i proprietari dei fondi interessati vogliano riunire le loro forze per provvedervi in comune.

Quanto ai modi di costituzione è da osservare come fra gli articoli richiamati dall’art. 71 non vi sia l’art. 56, sicché è esclusa la costituzione d’ufficio. Non è poi richiamata nemmeno la disposizione che riguarda la trascrizione del comprensorio (art. 58), né quella del perimetro di contribuenza (art. 10). Non sono previsti interventi dello Stato nell’amministrazione (salva la vigilanza spettante al prefetto ed al Ministro dell’agricoltura, con potere sostitutivo, a norma dell’art. 66). Non esiste in sostanza un completo regolamento della materia, alla quale quindi si applicheranno, in quanto possibile, le norme relative ai consorzi di bonifica, oltre quelle contenute in altre leggi in relazione all’attività concreta del singolo consorzio.

Notevole è però il richiamo dell’art. 67; per il quale è quindi possibile affidare anche a un consorzio di miglioramento le funzioni di delegato tecnico per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

 

Testo tratto da: ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, Bonifica (V, 1959) di Moschella Alfredo, Giuffrè editore, pagg. 569-570.